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Iniziata in Commissione Giustiza della Camera la discussione sulle proposte di Legge sul DIVORZIO BREVE


Pubblicato il: 17/01/2010

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.
(Esame e rinvio).

Martedì 12 Gennnaio 2010. La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara di aver ricevuto una nota dell'onorevole Bernardini con la quale viene sostanzialmente contestato il mancato abbinamento d'ufficio della proposta di legge n. 248 a prima firma Farina Coscioni alle proposte in materia di separazione giudiziale all'ordine del giorno. A tale proposito, rileva che la ragione del mancato abbinamento d'ufficio è dettata unicamente dalla circostanza che non ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 77 del Regolamento, quali l'identicità o il vertere su materia identica, per procedervi.
Nel caso in esame, le proposte all'ordine del giorno vertono sulla durata della separazione giudiziale che viene ridotta, con alcune differenze, da tre anni ad un anno.
La proposta di legge dell'onorevole Farina Coscioni, invece, è diretta a prevedere come nuova causa di ammissibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio l'effettuazione, con esito negativo, di un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice civile. Si tratta di cosa ben diversa da quanto previsto dalle altre proposte abbinate.
Ricorda che, considerato, comunque, che la materia in senso lato è sempre quella del divorzio, un abbinamento sarebbe possibile qualora venisse specificatamente deliberato dalla Commissione.
Avverte pertanto che si procederà alla relazione e successivamente si affronterà la questione di un eventuale abbinamento della proposta n. 248.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, ricorda che la questione della durata della separazione relativamente alla pronuncia di divorzio è stata affrontata in maniera approfondita dalla Commissione giustizia nel 2003, quando fu approvato all'unanimità dalla medesima Commissione un testo che successivamente, a seguito di voto segreto, fu bocciato dall'Assemblea. Il contenuto del testo sul quale si era raggiunto un consenso unanime è stato da lui riprodotto nella proposta di legge n. 749, al fine di consentire al Parlamento di riprendere l'esame di tale questione ripartendo da un punto sul quale si era comunque registrata condivisione. Ritiene che siano maturi i tempi per ridurre ulteriormente il periodo necessario per ottenere il divorzio dopo che sia stata pronunciata sentenza di separazione. Ricordando che nel 1989 tale periodo fu ridotto da 5 a 3 anni, rileva l'opportunità di procedere ad una ulteriore riduzione almeno nei casi in cui non siano coinvolti dal divorzio figli minorenni. Non ritiene che siano fondate quelle tesi secondo le quali violerebbe il principio di uguaglianza una normativa di differenziasse la durata della separazione in base alla presenza di figli minorenni, in quanto in quest'ultimo caso vi sono delle esigenze particolari delle quali il legislatore non può non tenere conto.
Per quanto attiene al contenuto delle proposte di legge in esame, queste sono dirette a modificare l'articolo 3, comma 1, n. 2, della legge sul divorzio (n. 898 del 1970), con la finalità di anticipare la possibilità di proposizione della domanda di divorzio, collegata alla separazione dei coniugi. Il testo vigente della disposizione che si intende modificare, alla lettera b), nel prevedere quale causa di divorzio la pronuncia con sentenza passata in giudicato della separazione giudiziale fra i coniugi o l'omologazione della separazione consensuale fissa, ai fini della proposizione della domanda di divorzio, in tre anni il periodo minimo di separazione ininterrotta, decorrente dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Come chiarito dalla giurisprudenza,

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l'attuale termine triennale costituisce un termine minimo, poiché al fine di iniziare il giudizio del divorzio è comunque necessario il previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche se sul solo addebito.
Le tre proposte di legge, mantenendo quale dies a quo il momento della comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, incidono sulla durata del periodo di separazione ininterrotta.
La proposta C. 2325 Amici riduce, in via generale, tale periodo ad un anno.
Le proposte di legge C. 1556 De Angelis e C. 749 Paniz differenziano invece detto periodo in ragione della presenza e dell'età dei figli, nonché del tipo di separazione. Il periodo è fissato in un anno, se non vi sono figli minori, permanendo in caso contrario l'attuale limite dei tre anni (C. 749, articolo 1). Nell'attribuire particolare rilievo all'accordo dei coniugi, la proposta di legge prevede l'applicazione del termine breve alle separazioni consensuali, nonché al caso in cui il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. Il periodo è di sei mesi, in assenza di figli o in presenza di figli maggiori di 14 anni ovvero un anno se vi sono figli infraquattordicenni (C. 1556, articolo 1). Il termine semestrale si applica anche nel caso in cui non sia stata pronunciata sentenza nel giudizio contenzioso o se questo si sia trasformato in consensuale.
La proposta di legge C. 1556 contiene anche una disciplina transitoria (articolo 2).
In particolare, in base all'articolo 2, comma 1, i termini più brevi per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi o un anno, in presenza di figli infraquattordicenni) sono applicabili anche alle separazioni contenziose giunte a sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore del provvedimento nonché alle separazioni consensuali in corso alla stessa data, a condizione che i coniugi, prima della medesima data dichiarino di volersene avvalere.
In base al comma 2, l'applicabilità dei termini brevi, sia nelle citate separazioni consensuali ancora non «omologate» sia in quelle in cui è stata già dichiarata l'omologazione (prima della data di vigenza della legge in esame), è condizionata alla necessità di un ricorso congiunto dei coniugi al tribunale (per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le proposte di legge C. 749 e C. 2325, con disposizione identica, novellano anche l'articolo 191 del codice civile, in materia di cause di scioglimento della comunione legale dei coniugi.
In base al testo vigente di tale disposizione, lo scioglimento della comunione dei beni tra marito e moglie consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
L'articolo 2 di entrambe le proposte di legge anticipa lo scioglimento della comunione al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza presidenziale, autorizza i coniugi a vivere separati.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

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